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ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI (BONUS CONDIZIONATORI)

 

Comprare un condizionatore, con l’arrivo dell’estate e del torrido caldo, può essere una scelta obbligata. Non a caso in procinto della bella stagione si registra una crescita delle vendite di condizionatori e impianti di climatizzazione.

All’atto dell’acquisto ci si pone spesso lo stesso quesito: è possibile detrarre la spesa per l’acquisto di condizionatori e impianti di climatizzazione? La risposta non è facile né immediata in quanto le norme sono in continuo aggiornamento e soprattutto complesse, si pensi ad esempio al sisma bonus, all’ecobonus e “the last but not least” il superbonus al 110.

 

Proviamo a fare un po’ di chiarezza:

Bonus edilizi e impianti di climatizzazione: l’art. 16-bis, comma 1, lettera h, TUIR recita: possono godere della detrazione Irpef del 50%, su un limite massimo di euro 96.000, gli interventi effettuati per l’ottenimento del risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia quali: pompe di calore per la climatizzazione di ambienti nonché di adeguamenti degli impianti stessi. Questa tipologia di opera può essere ammessa al beneficio della detrazione anche se vi è la completa assenza di opere edilizie in corso. La detrazione spetta a condizione che le spese siano sostenute per acquistare e installare una pompa di calore, anche reversibile.

Ma cosa significa che una pompa di calore deve essere reversibile? Una pompa di calore è reversibile quando serve alla climatizzazione invernale di inverno ed al condizionamento estivo d’estate.

L’installazione di un climatizzatore a pompa di calore, in grado sia di rinfrescare che di riscaldare gli ambienti, rientra tra gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria con detrazione al 50%.

L’agevolazione in esame, così come le detrazioni per ristrutturazione, è riconosciuta solo sugli immobili ad uso abitativo già̀ esistenti, non è invece prevista per quelli in corso di costruzione. Inoltre, come accennato in precedenza non occorre alcuna comunicazione al Comune di residenza, dal momento che rientra tra gli interventi di “libera edilizia”.

Uno dei requisiti fondamentali per poter usufruire della detrazione in oggetto è il pagamento tramite bonifico parlante che riporti l’apposita dicitura richiamante “l’articolo 16 Bis del Dpr 917/1986”.

“Attenzione”, le installazioni “fai da te” non sono ammesse perché́ a conclusione dell’installazione deve essere rilasciato un apposito attestato di conformità̀ (dal produttore o dall’installatore) ed il libretto d’impianto, certificante il raggiungimento degli standard minimi di risparmio energetico previsti dalle disposizioni attuative.

SCONTO IN FATTURA

La detrazione può̀ essere usufruita anche sotto forma di sconto in fattura. Al posto della detrazione, in 10 anni, puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura, applicato direttamente dal fornitore. Pertanto, se acquisti un condizionatore o impianto di climatizzazione che costa 5.000 euro, che dà diritto ad una detrazione del 50%, pagherai solo 2.500 euro al fornitore. Il fornitore invece può utilizzare la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta.